Alcol e guida
L’articolo 186 del Codice della Strada, vista la pericolosità della guida in stato di ebbrezza, prevede sanzioni severe.
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito:
- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammiper litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida è sempre revocata.
In caso di rifiuto dell’accertamento il conducente è punito con le pene più severe previste. - Nei confronti del conducente condannato per superamento del tasso alcolemico da 0,8 a 1.5 e oltre 1,5 grammi per litro (g/l) è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali:
- “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool”
- “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock”.
Pertanto è obbligatorio montare per un periodo di 2 anni se si è superato il tasso alcolemico tra 0,8 a 1.5 5 grammi per litro (g/l) e di 3 anni se si è superato il limite oltre 1,5 grammi per litro (g/l) un sistema elettronico che blocca il motore nel caso ci si metta alla guida con un tasso superiore allo 0. Le pene sono raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i sigilli di sicurezza. Le caratteristiche del sistema alcolock sono definite da un apposito decreto ministeriale




